Multa. Chi non l’ha mai ricevuta? Per contestarla, la strada è presentare il ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Contestare la multa? Ecco come precedere
Per chi non volesse procedere al pagamento e invece decide di contestare la multa, deve presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace. Cominciando dal ricorso
Ricorso al Prefetto
Il ricorso al prefetto si presenta al Prefetto competente per territorio, indicato nel verbale di acceramento, personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni, direttamente ovvero per il tramite del comando da cui dipende l’agente accertatore. Il ricorso in tal caso deve essere redatto e presentato in carta semplice. Dopo aver presentato il ricorso contro la multa, il ricorrente deve esclusivamente attendere l’esito che verrà comunicato con ordinanza. Il ricorrente può chiedere di essere convocato per esporre le proprie ragioni. Se il ricorso viene presentato direttamente al Prefetto questo deve trasmettere gli atti al comando accertatore entro 30 giorni. Sessanta 60 giorni di tempo sono a disposizione dell’organo di polizia per trasmettere il ricorso, debitamente istruito delle controdeduzioni, alla prefettura, la quale dispone di ulteriori 120 giorni per emanare l’ordinanza, da notificare al ricorrente entro 150 giorni ( in totale 210 giorni per emettere l’ordinanza ingiunzione e 150 giorni per notificarla ). Se invece il ricorso viene presentato per il tramite del comando accertatore questo ha 60 gorni di tempo per trasmettere il ricorso al Prefetto che ha 120 giorni per emanare l’ordinanza, ed ulteriori 150 giorni per notificarla ( in totale 180giorni per emettere l’ordinanza ingiunzione e 150 giorni per notificarla ). Il ricorrente per far valere le ragioni del suo ricorso contro la multa stradale, può non solo allegare a questo ricorso idonea documentazione volta adavvalorare adeguatamente le proprie tesi difensive, ma anche chiedere l’audizione personale. Qualora il prefetto a cui è stato presentato il ricorso dovesse decidere di respingerlo, la sanzione pecuniaria non potrà essere, per vincolo di legge, inferiore al doppio di quella originaria, aumentata delle spese di procedimento. L’ordinanza ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio.
Ricorso al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al prefetto, il soggetto che ha ricevuto la multa può ricorrere anche dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso in tal caso va presentato entro 30 giorni, a differenza dei 60 per il ricorso al prefetto, sempre dal giorno della contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso contro il verbale presentato al giudice di pace va depositato presso la cancelleria dello stesso giudice od inviato per posta raccomandata, pagando il contributo unificato.
ATTENZIONE: SE IL VERBALE VIENE PAGATO NON E’ PIU’ POSSIBILE PROPORRE RICORSO.
L’Ass.DAC offre assistenza legale specializzata su tutto il territorio italiano ai propri associati che intendano contestare verbali di accertamento ritenuti ingiusti o errati. L’Associazione. con i propri legali convenzionati, segue tutto l’iter del rocedimento sia dinanzi al Prefetto che dinanzi al Giudice di Pace.
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